Legge federale
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Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate. 2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:
3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma. |