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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 39cProtezione delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.
2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:
a.
è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o
b.
appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un’opera o di un altro oggetto protetto.
3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.