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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 39d
1 Il prestatore di un servizio di hosting in Internet che memorizza le informazioni fornite dagli utenti deve impedire che grazie a tale servizio un’opera o un altro oggetto protetto sia reso nuovamente accessibile a terzi in maniera illecita se:
a.
l’opera o l’altro oggetto protetto sono già stati resi accessibili a terzi in maniera illecita per il tramite dello stesso servizio;
b.
è stato informato della violazione del diritto; e
c.
il servizio, segnatamente poiché le sue modalità tecniche di funzionamento o i suoi obiettivi economici favoriscono la violazione del diritto, presenta un rischio particolare di simili violazioni.
2 Il prestatore deve adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico ed economico alla luce del rischio di tali violazioni del diritto.