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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 42Condizioni
1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:
a.
sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;
b.
hanno per scopo principale la gestione di diritti d’autore o di diritti di protezione affini;
c.
sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;
d.
concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;
e.
offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;
f.
lasciano presumere una gestione efficace ed economica.
2 Di norma è accordata l’autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.