Legge federale
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Art. 48 Principi della ripartizione
1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’IPI.50 2 L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società. 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |