Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 67Violazione del diritto d’autore
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:65
a.
utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;
b.
pubblica un’opera;
c.
modifica un’opera;
d.
utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;
e.
allestisce esemplari di un’opera mediante un procedimento qualsiasi;
f.
offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;
g.
recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
h.
diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
l.
dà in locazione un programma per computer.
2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. ...6970
65 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
66 Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
67 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
68 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
69 Per. abrogato dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
70 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).