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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 68Omissione dell’indicazione della fonte
Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d’indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l’autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.