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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 7Qualità di coautore
1 Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un’opera, il diritto d’autore spetta loro in comune.
2 Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l’opera solo di comune accordo; nessun coautore può tuttavia rifiutare l’accordo contro i principi della buona fede.
3 In caso di violazione del diritto d’autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti.
4 Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune.