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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 76Domanda d’intervento
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all’UDSC di negare lo svincolo di tali merci.92
2 Il richiedente fornisce all’UDSC le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Gli rimette in particolare una descrizione precisa delle merci.93
3 L’UDSC decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.94
92 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
93 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
94 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).