Legge federale
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Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 98
1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1, l’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 77a capoverso 1. 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni. 98 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |