Art.77e Mezzi probatori 101
Prima di distruggere la merce, l’UDSC preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni. 101 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |