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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 81Contratti esistenti
1 I contratti relativi ai diritti d’autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effettuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previgente.
2 Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.
3 Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2019.108
108 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).