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Legge federale
sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Legge sul diritto d’autore, LDA)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 9 Riconoscimento della qualità d’autore

1 L’au­to­re ha il di­rit­to esclu­si­vo sull’ope­ra e il di­rit­to di far ri­co­no­sce­re la sua qua­li­tà di au­to­re.

2 L’au­to­re ha il di­rit­to esclu­si­vo di de­ci­de­re se, quan­do, in qual mo­do e sot­to qua­le no­me la sua ope­ra sa­rà pub­bli­ca­ta per la pri­ma vol­ta.

3 Un’ope­ra è pub­bli­ca­ta quan­do sia sta­ta re­sa ac­ces­si­bi­le per la pri­ma vol­ta, dall’au­to­re o con il suo con­sen­so, a un nu­me­ro ri­le­van­te di per­so­ne non ap­par­te­nen­ti al­la sua cer­chia pri­va­ta (art. 19 cpv. 1 lett. a).