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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 9Riconoscimento della qualità d’autore
1 L’autore ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore.
2 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta.
3 Un’opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall’autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a).