Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale
sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Legge sul diritto d’autore, LDA)
Art. 1
1
La presente legge disciplina:
a.
la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche;
b.
la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione;
c.
la sorveglianza federale sulle società di gestione.
2
Sono salvi gli accordi internazionali.