Legge federale
|
Art. 77a Campioni o modelli 93
1 Durante la ritenzione della merce, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale. 93 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). |