Legge federale
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Art. 11 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende
1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. 2 Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale di esecuzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende:
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