Legge federale
|
Art. 59 Trattamento di dati personali
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario all’esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento di dati personali e stabilisce i termini della loro conservazione e distruzione. |