Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione
1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare:
2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati. 3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempre che queste non ingannino i consumatori. 4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica. 5 Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse. |