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Art. 14a Test d’acquisto di alcol 5
1 Al fine di verificare il rispetto del limite d’età per la consegna di bevande alcoliche, l’autorità cantonale competente può svolgere od ordinare test d’acquisto. 2 Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenne appositamente incaricato. 3 Le informazioni ottenute nell’ambito dei test d’acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
4 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
5 Introdotto dall’all. 3 n. 2 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024457; FF 2019837). |