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Art. 15 Sicurezza degli oggetti d’uso
1 Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d’uso sicuri. 2 Un oggetto d’uso è considerato sicuro se in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accettabili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi. 3 Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell’oggetto d’uso:
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d’uso. 5 Per garantire la sicurezza degli oggetti d’uso può inoltre:
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