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Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Art. 20 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le può li­mi­ta­re o vie­ta­re pro­ces­si fi­si­ci, chi­mi­ci, mi­cro­bio­lo­gi­ci o bio­tec­no­lo­gi­ci per la fab­bri­ca­zio­ne o il trat­ta­men­to di der­ra­te ali­men­ta­ri o di og­get­ti d’uso se lo sta­to at­tua­le del­la scien­za non per­met­te di esclu­de­re un pe­ri­co­lo per la sa­lu­te dei con­su­ma­to­ri. Tie­ne con­to del­le esi­gen­ze del­la leg­ge del 21 mar­zo 20037 sull’in­ge­gne­ria ge­ne­ti­ca.

2Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari.Se esistono procedimenti che permettono di accertare il ricorso a questi metodi, tali procedimenti vanno applicati.

3 Al fi­ne di ri­spet­ta­re le di­spo­si­zio­ni del­la le­gi­sla­zio­ne sul­le der­ra­te ali­men­ta­ri, il Con­si­glio fe­de­ra­le può li­mi­ta­re o vie­ta­re l’im­mis­sio­ne sul mer­ca­to di co­sme­ti­ci la cui com­po­si­zio­ne de­fi­ni­ti­va o le cui com­po­nen­ti so­no sta­te te­sta­te su ani­ma­li.