Art. 20 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento
1 Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d’uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 20037 sull’ingegneria genetica. 2Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari.Se esistono procedimenti che permettono di accertare il ricorso a questi metodi, tali procedimenti vanno applicati. 3 Al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, il Consiglio federale può limitare o vietare l’immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali. |