|
Art. 21 Analisi dei rischi
1 L’analisi dei rischi si compone della valutazione, della gestione e della comunicazione dei rischi. 2 Al fine di tutelare la salute dei consumatori, le autorità competenti si basano su analisi dei rischi, tranne nel caso in cui ciò non fosse confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. 3 La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili. Essa deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente. 4 Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge, nella gestione dei rischi occorre tener conto dei risultati della valutazione dei rischi, in particolare di perizie delle autorità e di altri fattori essenziali, nonché del principio di precauzione. 5 La comunicazione dei rischi è disciplinata segnatamente negli articoli 24 e 54. |