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Art. 26 Controllo autonomo
1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, esporta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali. È tenuto al controllo autonomo. 2 Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Per le microimprese prevede una semplificazione del controllo autonomo e della documentazione scritta. 4 Il Consiglio federale può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone responsabili del controllo autonomo. |