Art. 27 Garanzia della protezione della salute
1 Chiunque constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui immessi sul mercato possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. 2 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di annunciare alle autorità competenti le constatazioni di cui al capoverso 1. 3 Disciplina il ritiro e il richiamo di derrate alimentari od oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute. 4 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti. |