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Art. 28 Rintracciabilità
1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:
2 Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. 3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d’uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale. |