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Art. 31 Ispezione degli animali da macello e delle carni
1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni:
2 Egli decide sull’ulteriore utilizzazione delle carni. 3 Il Consiglio federale può prescrivere:
4 Il Consiglio federale disciplina:
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