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Art. 34 Prodotti contestati
1 Se hanno contestato un prodotto, le autorità di esecuzione ordinano le misure necessarie per ripristinare la situazione legale. 2 Possono decidere che il prodotto contestato:
3 Possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:
4 Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, le autorità di esecuzione possono ordinare l’eliminazione o la confisca del prodotto. 5 Se un prodotto è contestato, al momento dell’importazione le autorità di esecuzione possono anche:
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