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Art. 35 Contestazioni non riferite a prodotti
1 In caso di contestazioni non riferite a prodotti, le autorità di esecuzione possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:
2 Le autorità di esecuzione possono vietare, temporaneamente o definitivamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l’utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli. 3 Se le condizioni in un’azienda costituiscono un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, le autorità di esecuzione possono ordinarne la chiusura immediata. |