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Art. 41 Esecuzione nell’esercito
1 Negli impianti fissi utilizzati dall’esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. 2 Per il rimanente, l’esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. 3 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |