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Art. 42 Vigilanza e coordinamento
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. 2 Coordina le misure esecutive e l’attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza. 3 Ai fini del coordinamento, la Confederazione può:
4 L’autorità federale competente può:
5 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge segnatamente con l’esecuzione delle leggi seguenti:
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