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Art. 45 Collaborazione internazionale
1 Le autorità federali collaborano con organi specializzati e istituzioni esteri e internazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali. 2 L’assistenza amministrativa internazionale è retta dall’articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). 3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali sulla partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali per la garanzia della sicurezza di derrate alimentari e oggetti d’uso. 4 Il Consiglio federale può riconoscere servizi di controllo, dichiarazioni e certificati di conformità esteri, nonché esami, controlli o valutazioni di conformità effettuati all’estero o autorizzazioni concesse all’estero. È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 LOTC. |