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Art. 46 Verifiche transfrontaliere
1 Le autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari od oggetti d’uso nel loro Paese necessitano dell’autorizzazione dell’autorità federale competente. Questa concede l’autorizzazione se:
2 L’autorità federale competente può esigere di partecipare al controllo o di essere informata dall’autorità estera sul risultato del controllo che questa ha condotto. 3 Le autorità svizzere competenti possono controllare le aziende dei Paesi che esportano derrate alimentari od oggetti d’uso in Svizzera se:
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