Art. 5 Oggetti d’uso
Gli oggetti d’uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti: - a.
- materiali e oggetti:
- 1.
- destinati a entrare in contatto con derrate alimentari,
- 2.
- che entreranno presumibilmente in contatto con derrate alimentari in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, o
- 3.
- destinati a trasferire loro componenti a derrate alimentari;
- b.
- cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose;
- c.
- utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente;
- d.
- capi d’abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo;
- e.
- giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini;
- f.
- candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi;
- g.
- generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d’uso;
- h.
- materiali e oggetti destinati all’arredamento e al rivestimento di locali d’abitazione, per quanto tali materiali e oggetti non siano sottoposti ad altre norme legislative specifiche;
- i.
- acqua che, all’interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l’acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi.
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