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Art. 53 Formazione
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell’esecuzione della presente legge. 2 L’autorità federale competente può nominare commissioni d’esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. 3 Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. 4 Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. 5 L’ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |