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                                    Art. 61 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali. 2 I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se: 
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