Art. 64 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente: - a.
- fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato derrate alimentari od oggetti d’uso in condizioni tali da non soddisfare le esigenze della presente legge;
- b.
- contravviene alle prescrizioni in materia di igiene nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso;
- c.
- utilizza, nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari, sostanze o procedimenti vietati;
- d.
- contravviene alle prescrizioni fondate sulla presente legge concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari e di oggetti d’uso;
- e.
- macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati;
- f.
- sottrae all’esame delle autorità di esecuzione derrate alimentari, oggetti d’uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, oppure impedisce o rende difficile tale controllo;
- g.
- nega alle autorità di esecuzione le informazioni richieste conformemente all’articolo 29 capoverso 1;
- h.
- contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche;
- i.
- contravviene alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni in relazione a derrate alimentari od oggetti d’uso;
- j.
- contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla presentazione o sulla pubblicità di derrate alimentari od oggetti d’uso;
- k.
- contravviene alle prescrizioni concernenti il controllo autonomo di cui all’articolo 26, l’obbligo di informare le autorità di cui all’articolo 27, la rintracciabilità di cui all’articolo 28 o l’obbligo di autorizzazione e di annuncio.
2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena pecuniaria sino a 80 000 franchi. 3 Il tentativo e la complicità sono punibili. 4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 20 000 franchi. 5 Le informazioni pervenute alle autorità di esecuzione in virtù dell’obbligo di assistenza e d’informazione di cui all’articolo 29 capoverso 1 possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso oppure se sarebbe stato possibile ottenere tali informazioni anche senza la sua collaborazione.
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