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Art. 64 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena pecuniaria sino a 80 000 franchi. 3 Il tentativo e la complicità sono punibili. 4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 20 000 franchi. 5 Le informazioni pervenute alle autorità di esecuzione in virtù dell’obbligo di assistenza e d’informazione di cui all’articolo 29 capoverso 1 possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso oppure se sarebbe stato possibile ottenere tali informazioni anche senza la sua collaborazione. |