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Art. 71 Effetto sospensivo e misure cautelari
1 L’autorità di decisione e l’autorità di ricorso possono revocare l’effetto sospensivo a un’opposizione o a un ricorso. 2 Se un’opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l’autorità di decisione o l’autorità di ricorso può prendere misure cautelari. |