Art. 73 Disposizione transitoria
1 Fino all’emanazione di una legge federale specifica, ma al più tardi fino a quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, al tabacco e agli altri articoli per fumatori, nonché ai prodotti del tabacco, si applicano gli articoli 2–4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20–25, 27–34, 36–43, 44, 45 e 47–57 della legge del 9 ottobre 199223 sulle derrate alimentari nella versione precedente all’entrata in vigore della presente legge. 2 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 aprile 2025.24 23 [RU 1995 1469; 1996 1725all. n. 3; 1998 3033all. n. 5; 2001 2790all. n. 5; 2002 775; 2003 4803all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197all. n. 94, 2363n. II; 2008 785; 2011 5227n. I 2.8; 2013 3095all. 1 n. 3.] 24 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Proroga della disposizione transitoria sui prodotti del tabacco), in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 240; FF 2020 7669, 8159). |