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Art. 9 Produzione di carne
1 Il Consiglio federale designa le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare. 2 Designa le specie animali che possono essere macellate soltanto nei macelli autorizzati conformemente all’articolo 11. 3 Disciplina la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati. |