Legge federale
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Art. 14 Trasferimento
1 Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design. 2 Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l’iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro. 3 Fino alla registrazione del trasferimento:
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