Legge federale
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Art. 15 Licenza
1 Il titolare del diritto può concedere a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti. 2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente. |