Legge federale
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Art. 16 Usufrutto e pegno
1 Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno. 2 L’usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti. 3 Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto. |