Legge federale
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Art. 19 Condizioni generali
1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all’IPI. La domanda contiene:7
2 Entro il termine fissato dall’IPI, va inoltre pagato l’emolumento previsto per il primo periodo di protezione. 3 Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento10, va preventivamente fatta pervenire all’IPI una raffigurazione del design idonea per la riproduzione. 4 Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061). 8 Nuova designazione giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.t 9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 10 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |