Legge federale
|
Art. 20 Deposito cumulativo
1 I design che, secondo l’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 196811 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo. 2 Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo. |