Legge federale
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Art. 31
1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’IPI, il depositante o titolare del diritto può chiedere all’IPI il proseguimento della procedura.19 2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante20 o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l’atto omesso e pagato l’emolumento per il proseguimento della procedura. 3 L’accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell’IPI ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l’atto per tempo. 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:
19 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 20 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |