Legge federale
|
Art. 34 Azione per cessione
1 Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto. 2 Se il titolare del diritto è in buona fede, l’azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design. 3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi. 4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni. |