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Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° aprile 2019)
Art. 34Azione per cessione
1 Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto.
2 Se il titolare del diritto è in buona fede, l’azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.
3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.
4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.