Legge federale
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Art. 43 Sospensione del procedimento
1 Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l’imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design. 2 Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile. 3 Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione. |