Legge federale
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Art. 46 Denuncia di merci sospette 31
1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.32 2 In tali casi l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l’articolo 47. 31 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 32 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). |